ECOBONUS 110% spiegato in 5 MINUTI. Ecco cosa dire ai tuoi clienti.
Le informazioni sono citate dal Consorzio Legno Legno.
AGGIORNATO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE “DECRETO RILANCIO”
ECOBONUS E SUPERECOBONUS PER CHI ACQUISTA SERRAMENTI.
ECOBONUS (50%)
Gli interventi di sola sostituzione dei serramenti esterni sono oggi in Ecobonus, detraibili al 50% in 10 anni.
L’ ecobonus si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche, ai soggetti IRES. Sono previsti dei limiti di trasmittanza termica dei serramenti, variabili a seconda della zona climatica.
SUPERECOBONUS (110%)
Per accedere al superecobonus è necessario attendere i Decreti attuativi e le necessarie procedure dell’Agenzia delle Entrate.
La sostituzione di serramenti può rientrare nel superecobonus se abbinato agli interventi sotto descritti che sono agevolabili al 110%:
Coibentazione degli edifici con intervento su almeno il 25% della superficie esterna (ad es.: cappotti) – limite di spesa: 60.000 euro per ogni unità immobiliare
Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento nei condomini – limite di spesa: 30.000 euro per ogni unità immobiliare
Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici unifamiliari – limite di spesa: 30.000 euro.
Il limite di spesa per la sostituzione dei serramenti rimane quello previsto dalla precedente legislazione (Ecobonus: 60.000 euro – Ristrutturazione: 96.000 euro), detraibili in 5 anni.
Limiti per l’accesso alle detrazioni 110%:
L’intervento deve:
Comportare un guadagno di almeno due classi di attestazione delle prestazioni energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta (APE)
Essere asseverato da un tecnico abilitato – asseverazione tecnica e di congruità delle spese
I materiali isolanti utilizzati per l’isolamento delle parti opache devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale
Riguardare detrazioni di persone fisiche.
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